Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo relativo ai requisiti tecnici che devono soddisfare:
- gli interventi che hanno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 14 comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
Nello specifico:
Articolo 1: Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto e riporta le definizioni applicabili.
Articolo 2: Tipologia e caratteristiche degli interventi
Riporta nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici e definisce le loro caratteristiche rimandando agli appositi allegati tecnici.
Articolo 3: Limiti delle agevolazioni
Riporta i limiti delle detrazioni in termini di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima, nonché gli anni in cui ripartire la detrazione.
Articolo 4: Soggetti ammessi alla detrazione
Definisce i soggetti ammessi ai benefici.
Articolo 5: Spese per le quali spetta la detrazione
Per ogni tipologia di intervento elenca le voci di spesa al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni.
Articolo 6: Adempimenti
Enumera gli adempimenti da rispettare per beneficiare delle detrazioni.
Articolo 7: Attestato di prestazione energetica
Disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell’APE. Per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio viene ribato che è necessario produrre l’APE ante e post intervento rimandando all’allegato A per le modalità di redazione.
Articolo 8: Asseverazioni per gli interventi che accedono alle detrazioni
Ricorda che l’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese. L’articolo definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Articolo 9: Trasferimento delle quote e cessione del credito
Disciplina il trasferimento delle quote in caso di decesso dell’avente diritto e in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati effettuati gli interventi.
Articolo 10: Monitoraggio e comunicazione dei risultati
Disciplina le modalità di monitoraggio dei risultati ad opera dell’Enea.
Articolo 11: Controlli
Richiama la vigente normativa sui controlli di cui al DM 11 maggio 2018.
Articolo 12: Disposizioni finali ed entrata in vigore
Disciplina l’entrata in vigore stabilendo che le disposizioni e i requisiti tecnici del decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del DM 19 febbraio 2017.
Il decreto si compone infine dei seguenti allegati:
Allegato A: Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
Allegato B: Tabella di sintesi degli interventi
Allegato C: Scheda dati sulla prestazione energetica
Allegato D: Scheda informativa
Allegato E: Requisiti degli interventi di isolamento termico
Allegato F: Requisiti delle pompe di calore
Allegato G: Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa
Allegato H: Collettori solari
Allegato I: Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A