Con l’art. 119 comma 16 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto Rilancio, è stato ripristinato l’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 nei casi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti centralizzati di climatizzazione invernale al servizio di edifici condominiali con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Tale obbligo, come noto, è stato prima correttamente cancellato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160, con relativo aggiornamento delle schede tecniche da parte di ENEA, ed ora purtroppo reintrodotto, peraltro con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020, con l’art. 119 comma 16 della soprarichiamata legge.

Pertanto, ASSISTAL è intervenuta nuovamente sul tema chiedendo in primis un chiarimento circa la corretta aliquota di detrazione applicabile dal 1° gennaio 2020 al 18 luglio 2020 per tutti quegli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti centralizzati di climatizzazione invernale in edifici condominiali con impianti dotati di caldaie a condensazione che, nelle more delle modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2020 e recepite da ENEA nelle schede tecniche pubblicate sul sito www.efficienzaenergetica.enea.it  istituzionalmente dedicato all’argomento, non hanno installato i suddetti sistemi di termoregolazione evoluti.

Riguardo alla fattispecie dell’intervento l’Associazione ha ricordato ancora una volta che in un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nel caso di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione, non è tecnicamente possibile installare i sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VIII, di cui alle definizioni della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Tale impossibilità tecnica è confermata anche dalla stessa ENEA nella faq n. 15 pubblicata nel sito web https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html laddove si legge chiaramente quanto segue:

“A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi: i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”. Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR20412/93, che così recita: “Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.segnalare l’impossibilità di installazione”.

Tutto ciò premesso, vista l’oggettiva impossibilità tecnica sopra richiamata, ASSISTAL ha chiesto che la mancata contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VIII, di cui alle definizioni della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, negli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti centralizzati di climatizzazione invernale in edifici condominiali con impianti dotati di caldaie a condensazione non comporti la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50 per cento.

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