Per poter accedere al contributo a fondo perduto è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e, considerato che non esiste una definizione giuridica di “fatturato”, occorre rifarsi ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (vedasi Circ. 15/E del 13.06.2020 e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020). In sostanza, tale calcolo, dovrà essere eseguito considerando tutte le operazioni effettuate e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Quindi, anche per le imprese che operano nel campo dell’edilizia, si applicano le regole generali IVA, e a nulla rileva la periodica emissione degli Stato Avanzamento Lavori (cd SAL).

Sul tema dei SAL è più volte intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, ad esempio con la Sentenza n. 30351 del 23/11/2018, ha chiarito alcuni aspetti della disciplina Iva in temadi stato avanzamenti lavoro e appalti.

In particolare, posto che il SAL di per se non è un documento rilevante ai fini IVA, non esiste alcun termine di carattere fiscale ad esso connesso entro cui emettere la fattura.

Anche in tali casi, infatti, occorre fare riferimento alla normativa IVA ed in particolare all’art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui la cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione, introducendo una limitazione nel caso di anticipato pagamento del corrispettivo o di anticipata fatturazione dell’acquisto, con la conseguenza che, ai fini fiscali, il contenuto economico dell’operazione si considera già perfezionato – limitatamente all’importo pagato o fatturato – alla data della fattura o del pagamento e, da tale momento, viene pertanto a concretizzarsi il presupposto non solo per l’esigibilità dell’imposta, ma anche per la detraibilità, da parte del cessionario, dell’imposta addebitatagli dal cedente.

Ne consegue che la contabilizzazione in detrazione dell’IVA deve avvenire in corrispondenza della data di emissione della fattura (cfr., Cass. n. 27141 del 2011; Cass., n. 10606 del 2015; Cass., n. 25088 del 2014), che rappresenterà l’unica data da prendere come riferimento per il calcolo del fatturato IVA.Per tanto, in conclusione, la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate, è la data della fattura, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. 

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