È in inchiesta pubblica al CEI fino al 31 agosto 2020 il progetto CEI C.1263, destinato a diventare la nuova edizione (la quinta) della Norma CEI 11-27.
Per tener conto delle definizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008, la nuova norma introduce la distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici (Figure A.1a e A.1b dell’Allegato A). Pertanto, Lavoro elettrico è “Lavoro svolto a distanza minore o uguale a DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi”, mentre Lavoro non elettrico è “Lavoro svolto a distanza minore di DA9 e maggiore di DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.).”
Quest’ultima definizione non modifica tuttavia il corpo essenziale della norma che consiste, soprattutto, delle procedure di lavoro.
Tra le novità segnaliamo anche le nuove definizioni riferite alle figure professionali denominate rispettivamente con gli acronimi:
a) URI, Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico;
b) RI, Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa;
c) URL, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro;
d) PL, Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.
Mentre la figura URI è presente anche nella CEI EN 50110-1, la figura URL è presente soltanto nella presente norma per tener conto delle Società strutturate e/o di grandi dimensioni che hanno uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici e hanno anche il compito di condurre le relative analisi del rischio. Per evitare fraintendimenti connessi alle nuove figure, si deve tener presente che URI e URL sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società organizzate e strutturate (ad es. di medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale. Quest’ultimo può essere formato da personale appartenente a più comparti e che viene coinvolto per le più svariate ragioni in relazione al mansionario aziendale e/o alle responsabilità assegnate. Per le aziende con minore struttura o per gli artigiani o per micro aziende, la figura URI è sempre presente in quanto proprietaria dell’impianto elettrico, mentre le figure di URL, di RI, e di PL possono essere distinte o possono coincidere in un’unica Persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie.
La presente Norma, prescindendo dalla reale organizzazione aziendale e dalle relative dimensioni, fa riferimento soltanto al RI e al PL. Per questo motivo, assumono importanza le definizioni di cui sopra in quanto rendono possibile, a cura dell’azienda interessata, l’esplicito abbinamento del loro personale alla URI o alla URL, oppure al RI o al PL.
Le imprese associate possono inviare commenti e/o osservazioni al progetto di norma entro il 24 agosto 2020 scrivendo a tecnico@assistal.it