Alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) in materia di integrazioni salariali, l’Inps ha recentemente pubblicato due messaggi al fine di fornire prime indicazioni sulla compilazione e sui termini di presentazione delle domande di casa integrazione guadagni ordinaria e di assegno ordinario
Si tratta del messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 – vedasi nostra news del 22 naggio 2020 -e del messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020 “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni” (allegato).
Evidenziamo, in particolare, che il decreto legge n. 34 del 2020 con l’art. 68 ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo la modifica dell’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza di cigo covid 19 e di assegno ordinario covid19 deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Segnaliamo altresì che il nuovo e più ridotto termine del 31 maggio di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale 23 febbraio – 30 aprile 2020 (cfr comma 2 ter dell’art. 19 del D. L. 18/20).
Rinviamo alla lettura dei messaggi per maggiori dettagli.