L’Inps, con la circolare del 28 aprile 2020 n. 57 (allegata), ha diramato le istruzioni in attuazione delle disposizioni previste per di promuovere l’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha modificato l’articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il provvedimento riguarda le nuove assunzioni, effettuate nelle annualità 2019 e 2020, di lavoratori fino a trentacinque anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti e prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
La riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto.