Pubblicato in GU n.94 del 8 aprile 2020 il Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 Cd. “Decreto Liquidità”, che è possibile scaricare nella versione integrale sul nostro sito.

Per quanto attiene la sospensione dei versamenti, già disposta dal decreto legge n.18 del 17/03/2020 cd. “Decreto cura Italia”, il nuovo decreto fissa nuovi ulteriori termini, che possono essere così sintetizzati:


• la sospensione interessa solo alcuni tipi di versamenti tributari e contributivi – ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del D.P.R. 600/73 (“ritenute paghe”), comprese addizionale regionale e comunale; Iva; Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – e riguarda esclusivamente i versamenti scadenti nel mese di aprile e di maggio 2020 (per il mese di marzo, restano le regole pregresse)


• i beneficiari sono tutte le imprese (e professionisti) aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato


• a seconda che si rientri o meno in una delle quattro condizioni di seguito riportate, il calendario della sospensione dei versamenti potrà variare.

1) Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente: è necessario che sia intervenuta una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e parimenti del mese di aprile rispetto all’anno precedente.


Si evidenzia che il calo deve essere calcolato confrontando “mese su mese”, e ciò vale anche per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.


2) Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente: valgono le stesse regole del raffronto mese su mese e cambia solo la percentuale di scostamento che sale al 50%


3) Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, possono optare per la sospensione ovviamente senza la valutazione dello scostamento venendo a mancare il dato storico


4) Aree maggiormente colpite: per le imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la soglia dei 50 milioni diventa irrilevante e lo scostamento mensile rispetto al mese precedente deve essere di almeno il 33%
Per tutte e quattro le ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure potranno essere rateizzati in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020, senza interessi.

Tutti gli altri casi non rientranti in queste 4 ipotesi saranno soggetti alle precedenti disposizioni previste dai Dl n.9 e n.18.
Il nuovo decreto infatti prevede all’art.18 che la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi in base alle precedenti disposizioni resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e quindi:

• Pagamento in unica soluzione al 31 maggio, o cinque rate da maggio, per settore turismo e tutti gli altri soggetti identificati dall’articolo 61, comma 2 (es. ristoranti e soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili)


• Pagamento in unica soluzione al 30 giugno (in questo caso la scadenza coincide quindi con quella prevista nel caso di sospensione secondo i nuovi criteri), per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.


Tra le ulteriori disposizioni si segnalano:


• Rivisto il criterio previsionale per il versamento degli acconti d’imposta: non sarà sanzionato lo scostamento dell’importo versato a titolo di acconto previsionale, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento.


• I versamenti rimessi in termini: i versamenti non oggetto di sospensione scadenti il 16 marzo erano stati rimessi in termini al 20 marzo con il decreto “cura Italia” del 17/03. Il decreto liquidità prevede ora che tali versamenti non vengano sanzionati se effettuati entro il maggior termine del 16 aprile.


• CU: la trasmissione telematica delle CU necessarie alla dichiarazione precompilata, così come la consegna ai percipienti di tutte le tipologie di CU, potrà essere effettuata entro il 30 aprile, in luogo del 31 marzo. Le CU relative a redditi non dichiarabili nella precompilata potranno essere trasmesse (come sempre) entro il termine di presentazione del modello 770. Nulla viene previsto invece in merito alle altre comunicazioni propedeutiche alla precompilata che erano state prorogate al 31 marzo dal D.L. 9/2020.


• Semplificazioni versamento bollo su e-fatture: introdotte disposizioni a regime che prevedono che il versamento relativo al primo trimestre, se inferiore a 250 euro, possa essere effettuato entro il termine del secondo trimestre. Se primo e secondo trimestre sommati sono complessivamente inferiori a 250 euro, potranno essere versati nel termine del terzo trimestre. Restano fermi i termini del terzo e quarto trimestre.

Con riserva di ulteriori approfondimenti sul testo del Provvedimento

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