Riportiamo gli elementi innovativi e rilevanti della circolare Inps 28 marzo 2020 n. 47 sulla cassa integrazione guadagni ordinaria e sui Fondi.
EMERGENZA COVID19 E’ E.O.N.E. (anche per la CIGD)
- La circolare conferma che l’evento della COVID19 è evento oggettivamente non evitabile, con le relative conseguenze (no anzianità di effettivo lavoro, contributo addizionale, riduzione della misura in caso di proroga – art. 2, comma 66, l. 92/2012)
- Si confermano le deroghe normative (contributo addizionale, carattere neutro ai fini del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 nel biennio per il FIS, limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, limite del terzo delle ore lavorabili, anzianità di 90 giorni per i lavoratori)
- Considerato che il periodo di CIGO CDOVID19 è neutro, il relativo periodo non rileva nemmeno ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa
- Le aziende che hanno già raggiunto i limiti della CIGO e dell’assegno ordinario possono richiedere la CIGO COVID e l’assegno ordinario COVID: non potranno quindi chiedere la CIGD
- I periodi di CIGO COVID e di assegno COVID sono neutralizzati rispetto alle future domande di CIGO e assegno ordinario
ISTRUTTORIA
- L’Inps non richiede la produzione delle comunicazioni di avvio della procedura sindacale (art. 19, comma 2) e la produzione delle comunicazioni non costituisce presupposto per l’accoglimento della domanda
- Le prestazioni si applicano solamente ai lavoratori che risultano assunti alla data del 23 febbraio 2020 (viene disciplinata anche l’ipotesi del trasferimento di azienda ex art. 2112 cc e dell’ipotesi del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto: si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro) (si tratta di una richiesta di Confindustria accolta)
- Si confermano causale (COVID19) e durata massima (9 settimane)
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- Quattro mesi dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
- Viene meno la necessità di prova in ordine a:
- transitorietà dell’evento
- ripresa
- non imputabilità
- non deve essere allegata la relazione tecnica
- residua solamente l’obbligo di indicare i lavoratori destinatari
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
- Resta ferma la possibilità di anticipazione e conguaglio da parte del datore di lavoro e si applica la disciplina della decadenza semestrale
- viene introdotta la possibilità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa
RAPPORTO TRA CIGO COVID, ASSEGNO ORDINARIO COVID E CIGO ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO
- Se ci sono altre prestazioni di sostegno al reddito in corso ovvero è stata presentata domanda non ancora autorizzata, l’Istituto annulla d’ufficio le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
- Le domande presentate in base al dl 9/2020 da parte di aziende non aventi diritto sono convertite d’ufficio in domande di CIGO COVID19 nazionale (ovviamente per il periodo successivo al 23 febbraio 2020 e la durata massima di 9 settimane)
RAPPORTO TRA TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE E MALATTIA
- la circolare conferma quanto affermato all’art. 3, comma 7, del dlgs 148/2015: “il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l’indennità giornaliera di malattia nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista”
CIGO IN CORSO DI CIGS (SENZA DISTINZIONI DI CAUSALE)
- L’azienda in CIGS, che abbia diritto anche alle prestazioni ordinarie, per poter accedere alla CIGO COVID deve presentare istanza di sospensione al Ministero; il decreto direttoriale riporta la data di decorrenza della sospensione e della riassunzione degli effetti del provvedimento
- Su richiesta di Confindustria, il decreto direttoriale è unico per sospensione e riassunzione e non determina soluzioni di continuità; esso si applica sia ai trattamenti autorizzati che a quelli non ancora autorizzati
- La domanda di CIGO viene approvata dopo l’emissione del decreto direttoriale di sospensione
- Al termine della CIGO COVID19 l’azienda deve richiedere all’Inps una nuova autorizzazione per completare il programma di CIGS: occorre chiarire meglio con l’Inps la portata di questa indicazione (che non si concilia con l’unicità del decreto direttoriale e con l’attribuzione della competenza dell’Inps ad “autorizzare” un trattamento di CIGS)
- Per questa finalità, sono messi a disposizione 338.2 mln di €
- Il termine di decadenza semestrale in caso di anticipazione da parte del datore di lavoro decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione di CIGS o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (art. 7, comma 3, dlgs 148/2015)
RISORSE FINANZIARIE
- La somma posta a carico dello Stato di 1347.2 mln di € finanzia le prestazioni che eccedono i limiti ordinari
- le prestazioni che rientrano nei limiti ordinari, vengono finanziate a carico delle rispettive gestioni finanziarie
RAPPORTI CON LE ALTRE NORMATIVE LEGATE ALL’EMERGENZA
RAPPORTO TRA DL 18/2020 E PROVVEDIMENTI PRECEDENTI LIMITATI AD ALCUNE REGIONI
- Le prestazioni del dl 18/2020 sono aggiuntive rispetto alle prestazioni riconosciute da provvedimenti precedenti (dl 9/2020)
- In caso di due domande, i lavoratori possono essere destinatari delle due prestazioni, tranne nel caso in cui i periodi si sovrappongano
ASSEGNI DOVUTI DAI FONDI
PROCEDURA SINDACALE PER I FONDI
- Manca una norma derogatoria, per cui le procedure restano inalterate
- L’azienda però può inviare la domanda senza allegare l’accordo, che, se previsto, può essere raggiunto successivamente e resta comunque necessario per l’accoglimento dell’istanza
FONDI e TETTI
- Per le aziende iscritte ai fondi dell’art. 26 (quindi non al FIS, per il quale il tetto non opera) le domande verranno accolte nei limiti dei tetti ma, in mancanza di risorse finanziarie o in caso di carenza parziale dei fondi, vengono utilizzate le risorse pari a 1347,2 mln di € (art. 19, comma 9)
FIS
- è concesso anche ai lavoratori di aziende che occupano più di 5 dipendenti
- non si applica il tetto aziendale
PAGAMENTO DIRETTO
- per le aziende con oltre 5 dipendenti, resta ferma la possibilità di chiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS senza obbligo di provare le difficoltà finanziarie
RAPPORTO CON ALTRI TRATTAMENTI
- il trattamento richiesto dal 23 febbraio sospende e sostituisce l’eventuale trattamento in corso erogato con l’assegno ordinario
- l’assegno ordinario COVID può coprire la differenza di orario di lavoro per i lavoratori in solidarietà
- laddove l’assegno di solidarietà è sostituito dall’assegno ordinario COVID, il periodo non si conteggia ai fini dei 24 mesi nel quinquennio, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio, non è dovuto il contributo addizionale
CIGD
- Si conferma l’esigenza della attivazione della procedura sindacale, tranne per le imprese che occupano fino a 5 lavoratori
RAPPORTO TRA PRESTAZIONI ORDINARIE E CIGD
- I datori di lavoro aventi diritto ad accedere alle prestazioni ordinarie devono utilizzarle chiedendo la CIGO COVID alla propria gestione e non possono accedere alla CIGD
- Possono accedere alla CIGD le imprese che hanno diritto solamente alla CIGS e non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale COVID19 (è il caso, ad esempio, delle aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti)
- È stata predisposta una causale ad hoc (“COVID19 nazionale – sospensione CIGS”)
CIGD E FERIE PREGRESSE
- Si conferma la irrilevanza di eventuali ferie pregresse anche per la CIGD
PAGAMENTO DIRETTO
- È l’unico strumento di pagamento previsto
CIGD IN AZIENDE PLURILOCALIZZATE
- Per i datori di lavoro con più unità produttive site in 5 o più regioni, la prestazione viene concessa con DM (il Ministero effettua l’istruttoria delle domande)
- Anche nel caso delle aziende plurilocalizzate si applicano le disposizioni previste per la decretazione regionale in relazione all’assenza del requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa, all’esenzione dal contributo addizionale ed alla esclusione della riduzione percentuale
- Per il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.