Il Ministero dell’Ambiente, attenendosi alle disposizioni del recente Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha confermato la validità delle certificazioni F-gas fino al 15 giugno 2020.
Come noto, l’articolo 103 del Decreto disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, in conseguenza degli effetti determinati dall’epidemia COVID-19 prevedendo all’art. 103 comma 2 che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Pertanto la circolare del Ministero dell’Ambiente chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dal soprarichiamato articolo relativamente alle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n.146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra che disciplina il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti F-gas.
In particolare, la circolare chiarisce che:
– I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, restano validi fino al 15 giugno 2020. Pertanto gli Organismi di certificazione provvederanno a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi);
– Unioncamere consentirà la comunicazione da parte degli Organismi del prolungamento al 15 giugno della validità dei soli certificati scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 e a seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella “Sezione C – Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.
Per quanto concerne la possibilità di rilascio di nuove certificazioni, si informa che, alla luce delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Organismi di certificazione sono invitati a posticipare tutte le attività di nuova certificazione delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, nei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, gli esami di certificazione delle persone fisiche potranno essere effettuate in remoto.