L’Agenzia delle Dogane, tenuto conto del disposto di cui all’art. 62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” , ha confermato il differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l’energia elettrica nonché per il carbone, la lignite e il coke, relative all’anno d’imposta 2019.
In particolare, nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 26, comma 13 e 14; 53, comma 8 e 53-bis, comma 3, dovranno provvedervi entro il 30 giugno 2020.
Per quanto concerne i versamenti, inclusi quelli a conguagio, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, l’Agenzia ha disposto che i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica:
– provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;
– potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.
In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.