Il decreto legge n.18 del 17/03/2020  prevede una proroga indistinta (art.60), per tutti i contribuenti e per tutti i versamenti di 4 giorni, ossia al 20 marzo

Dopo tale data le proroghe per quanto riguarda i versamenti saranno differenziate a seconda di:

Diverso, invece, è l’aspetto connesso agli adempimenti da cui non discende un versamento, per i quali la proroga risulta essere generalizzata.

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 è consentita la sospensione di tutti i termini di versamento in scadenza tra l’8/3/2020 ed il 31/03/2020.  

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio e riguarda:

a) ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilato (art. 23-24 DPR 600/73) e relative addizionali.

b) IVA;

c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel 2019 i suddetti versamenti dovranno effettuati entro il 20 marzo 2020 – non è prevista nessuna sospensione

Solo per i soggetti ubicati nella “zona rossa” della prima ora (Lodi etc. – Allegato 1 DPCM 01/03/2020) restano validi i termini stabiliti dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020. (proroga al 31/05/2020)

Gli adempimenti che ricadono nel periodo tra l’8 ed il 31 maggio (come ad esempio la trasmissione telematica della dichiarazione IVA annuale e della LIPE I trimestre 2020) sono sospesi e dovranno essere portati a termine entro il 30 giugno.

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