Si informa che ieri pomeriggio il Ministro del Lavoro ha incontrato le parti sociali per condividere le iniziative che il Governo sta valutando in materia di lavoro relative alla epidemia da coronavirus da far confluire in un apposito decreto legge.
Le azioni allo studio riguardano le misure da adottare in tema di lavoro e previdenza, previa individuazione del perimetro di azione, che appare riferito alle sole zone per le quali vigono le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle Autorità competenti.
L’altro parametro di azione è il tempo: le singole ordinanze contingibili e urgenti dispongono la durata delle misure adottate, non così il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, in quanto misura generale. Sarà, dunque, il decreto allo studio a determinare anche la durata delle misure.
Altri parametri – l’intensità e l’ampiezza delle misure – saranno determinati d’intesa con il Ministero dell’Economia, anche in relazione alla eventuale evoluzione del fenomeno nello spazio e nel tempo.
In sintesi, le misure in discussione sono le seguenti:
1. sospensione degli obblighi contributivi previdenziali (il decreto fisserà ambiti, tempi e modalità);
2. riconoscimento di una indennità economica (orientativamente 500 euro mensili, da valutare ancora con il Ministero dell’Economia) per i lavoratori autonomi non tutelati dagli strumenti di sostegno al reddito;
3. per la cassa integrazione ordinaria, si è proposto il riferimento, tra le causali, all’ordine dell’Autorità, con riconoscimento della qualifica di evento oggettivamente non evitabile (art. 12, comma 4, D. lgs. n. 148/2015), e, quindi, con esclusione del computo del periodo richiesto nella durata massima e ai fini della ripresa per la cassa integrazione ordinaria;
4. introduzione della cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa, a copertura di tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti non destinatari degli ordinari strumenti di sostegno al reddito;
5. per i settori non destinatari degli ammortizzatori sociali e che non hanno istituito un fondo secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 148/2015, agevolazione per il ricorso alle prestazioni del fondo di integrazione salariale previsto dagli artt. 29 segg del D. lgs. n. 148/2015 anche mediante l’utilizzo degli avanzi di gestione del medesimo fondo;
6. intervento volontario delle casse previdenziali private (dei liberi professionisti) in favore dei propri iscritti (in analogia a quanto già fatto in occasione del sisma) attraverso la fiscalizzazione dell’onere contributivo.
Come Confindustria abbiamo sollecitato attenzione e conseguentemente interventi su alcuni punti:
1. l’analisi della situazione delle imprese chiamate a sospendere l’attività e dei danni (di ordine economico e contrattuale) che potrebbero derivare dalla sospensione;
2. l’analisi della situazione delle imprese che, dislocate all’esterno della zona rossa (quindi non destinatarie di provvedimenti), possono continuare la produzione ma vedono bloccati i propri lavoratori, in quanto residenti nella zona rossa;
3. l’analisi della situazione delle imprese che, per il particolare processo produttivo, non possono fermare (in tutto o in parte) la produzione e che devono comunque continuare a produrre o a gestire gli impianti;
4. l’attenzione a usare lo strumento della CIG in deroga a tutela di tutte le imprese in qualsiasi modo non destinatarie di strumenti di sostegno al reddito (quindi con riferimento al settore di appartenenza, alla dimensione, all’anzianità di servizio dei dipendenti nell’unità produttiva, ecc.);
5. il riconoscimento della cassa integrazione anche alle imprese che, per collegamento contrattuale con l’impresa destinataria dei provvedimenti delle Autorità, subiscono esse stesse un blocco dell’attività (posto che l’evento non è riconducibile a nessuna delle due imprese ma all’ordine dell’Autorità);
6. l’attenzione alla identificazione corretta della causale per la domanda di integrazione salariale (privilegiando l’ordine dell’Autorità);
7. il chiarimento che le azioni richieste ai datori di lavoro non rientrano nel campo della sicurezza sul lavoro ma delle azioni precauzionali.
Abbiamo, inoltre, richiamato l’esigenza di una gestione semplice che dia certezza alle imprese e ai lavoratori. In questo senso, abbiamo chiesto che il provvedimento che dispone la cassa integrazione in deroga possa riguardare anche periodi antecedenti l’emanazione del decreto legge (per coprire le situazioni pregresse ma sempre collegate causalmente al virus e alle connesse ordinanze contingibili ed urgenti) e che alcune misure siano riconsiderate (ci siamo riferiti, in particolare, alla previsione dell’Ordinanza del Ministro della salute e del Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio che fa impropriamente carico al datore di lavoro di verificare giornalmente lo stato di salute dei dipendenti nel campo dei servizi essenziali).
Con riguardo alla tempestività delle indicazioni, abbiamo chiesto che vengano date immediatamente precisazioni in ordine al titolo dell’assenza dei lavoratori (ordine dell’Autorità o, in caso di verifica sanitaria dello stato morboso, della malattia).
È stato affrontato anche il tema del rifinanziamento del fondo volo, in considerazione delle criticità che la crisi ha su quel settore.
Abbiamo chiesto e ottenuto che il tavolo costituito sia permanente. La prossima riunione ci sarà, salvo diverse indicazioni, martedì prossimo, 25 febbraio, alle 18.00.
Allo scopo di avere una chiara e comprensiva visione delle criticità, Vi preghiamo di segnalarci tempestivamente ulteriori questioni che dovessero emergere.
Nel frattempo, evidenziamo l’adozione dei seguenti provvedimenti:
· decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
· DPCM in pari data che declina le misure di contenimento del virus in Lombardia
· ordinanza del Ministero della salute e del Presidente della Regione Veneto
· ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio che precisa quanto contenuto nel DPCM
Sarà nostra cura aggiornarVi tempestivamente sull’evolvere della situazione.