Con il comma 677 dell’articolo 1 nella legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) è stata prevista una modifica dei limiti di assoggettamento fiscale per i buoni pasto.
Per i buoni pasto cartacei l’importo che non concorre si riduce da 5,29 euro a 4,00 euro l’importo.
Diversamente aumenta da 7,00 a 8,00 euro per i buoni pasto elettronici il limite che non concorre a formare reddito da lavoro.
Restano confermate le attuali discipline che prevedono: la totale esclusione dal reddito di lavoro dipendente della somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro direttamente o attraverso mense, ed limite a 5,29 euro giornaliere per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.